Appare necessario sintetizzare il quadro normativo di riferimento concernente i compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti locali.
La norma principale è l’art. 241 del TUEL, la quale prevede che
“Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale.
Il compenso può essere aumentato dall’ente locale fino al limite massimo del 20 per cento. Il compenso può essere aumentato dall’ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell’ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.”
Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’organo di revisione.
In conclusione, per la Corte dei Conti, sulla possibilità da parte degli enti locali di poter adeguare i compensi dei revisori dei conti alle convenzioni in corso, ossia senza più la riduzione del 10%, la risposta è positiva se, nella delibera del consiglio comunale di nomina, si è fatto esplicito riferimento a un obbligo di adeguamento alle disposizioni di legge.
La risposta è, invece, negativa se l’adeguamento dei compensi riguarda il nuovo aggiornamento disposto dal decreto 21 dicembre 2018.
In conclusione, per i giudici contabili emiliano-romagnoli, il nuovo decreto non lascia alcuno spazio agli enti locali per poter adeguare i compensi in difformità della delibera di nomina.
In allegato il testo completo della delibera.
Fonte: Corte dei Conti